Statuto AITRI
ARTICOLO 1 (Costituzione)
E' costituita un'associazione apolitica e non lucrativa denominata Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Interventistica abbreviata in AITRI.
ARTICOLO 2 (Sede)
L'AITRI ha sede in Milano, Via Della Commenda n. 28. L'assemblea degli associati può deliberare l'istituzione di sedi secondarie, succursali ed uffici.
ARTICOLO 3 (Oggetto e scopo)
L'AITRI ha lo scopo di promuovere e diffondere lo sviluppo della Radiologia interventistica (Emodinamica, Elettrofisiologia, Angiografia periferica, Oncologia, etc.) mediante l'organizzazione di attività scientifico-culturali per i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica italiani e stranieri; di ottimizzare la formazione professionale dei tecnici nel campo delle alte tecnologie (QCA, Ecointravasale, Angioscopia, Rotablator, Stent Radioattivi, Ablatore a Radiofrequenza, Fibre ottiche, Elettrostimolatore, Terapie Locoregionali, etc.) che utilizzano radiazioni ionizzanti, energie termiche, ultrasuoni, etc. Per il raggiungimento dei propri scopi si potrà in particolare organizzare corsi di aggiornamento, convegni, congressi scientifici ed altro, sul territorio nazionale e/o internazionale per i propri iscritti ed altri; l'AITRI potrà inoltre contribuire in tutto o in parte alle spese di aggiornamento , in sede o altrove, di personale interessato alla Radiologia Interventistica, attraverso premi di incentivazione, borse di studio in Italia o all'estero, contributi per la pubblicazione di opere o lavori scientifici; può provvedere alla stampa in proprio di atti, lavori, comunicazioni, e pubblicazioni anche periodiche relative all'attività promossa dall'Associazione. L'AITRI può contribuire nella misura che riterrà più opportuno, alle spese di viaggio ed all'onorario di docenti studiosi nazionali e stranieri che tengano seminari, conferenze o trascorrano un periodo di collaborazione scientifica richiesta dall'Associazione per lo sviluppo della propria attività. Si farà fronte al pagamento delle spese di soggiorno e viaggi all'estero, a scopo esclusivamente scientifico, anche in aggiunta ad altri contributi e sovvenzioni sia a favore di propri associati che di collaboratori. L'AITRI può provvedere all’acquisto di attrezzature utili allo sviluppo dell'attività didattico-scientifica, acquistare libri, giornali e riviste scientifiche e far fronte al pagamento di spese di aggiornamento bibliografico, ivi incluse le spese per l'acquisto di Personal Computer ed accessori vari. L'AITRI collaborerà con la Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (FNCTSRM), con la Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM), con la Società Italiana di Cardiologia Invasiva (GISE), con l’Associazione Italiana di Cardiostimolazione (AIC), con il Gruppo Italiano di Aritmologia (GIA), e con tutte quelle associazioni, gruppi o società aventi interessi comuni e simili finalità per le iniziative scientifico culturali di cui sopra.
ARTICOLO 4 (Durata)
La durata dell’ AITRI è fissata a tempo indeterminato ed il suo scioglimento può avvenire per deliberazione a maggioranza semplice (vedi articolo 18) dell'assemblea degli associati o per sopravvenuta impossibilità di conseguimento degli scopi associativi.
ARTICOLO 5 (Patrimonio ed entrate dell'Associazione)
I fondi del patrimonio dell'Associazione sono costituiti:
- dai versamenti effettuati dai fondatori originari, dai versamenti ulteriori effettuati dagli stessi e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione.
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota annuale di versamento minimo di iscrizione all'Associazione, da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno per gli iscritti da oltre un anno; per i nuovi iscritti la quota d'iscrizione dovrà essere versata per la somma intera se l'adesione avverrà entro il 31 giugno, mentre oltre tale data la quota di iscrizione sarà la metà della quota intera annuale per l’anno in corso. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento. E' comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. La quota associativa, i versamenti volontari e quant'altro versato non sono restituibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, morte, recesso, esclusione del socio dalla stessa. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per atto mortis causa.
ARTICOLO 6 (Organi dell'Associazione)
Sono organi dell'Associazione - l'Assemblea degli aderenti all’Associazione (soci) - il Presidente del Consiglio Direttivo - il Vice Presidente - il Consiglio Direttivo - il Segretario del Consiglio Direttivo - il Tesoriere L'elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo o passivo.
ARTICOLO 7 (Soci)
L'AITRI è costituita da: - Soci Fondatori - Soci Ordinari - Soci Onorari - Soci Sostenitori I Soci Fondatori sono costituiti da Tecnici Sanitari Di Radiologia Medica operanti in centri italiani di Emodinamica, Elettrofisiologia, Radiologia Interventistica. Hanno fondato l'Associazione, hanno versato le prime quote associative determinando il capitale iniziale dell'Associazione e ricoprono le cariche degli organi della stessa fino alla prima Assemblea dei Soci ove potranno ricandidarsi per la successiva elezione nel Consiglio Direttivo per il successivo biennio. I Soci Ordinari sono costituiti da Tecnici Sanitari di Radiologia Medica ed altri operatori sanitari che per motivi di professione e studio condividono i fini associativi. Essi hanno diritto di voto e sono tenuti al pagamento della quota associativa il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. La domanda per essere ammesso a socio ordinario deve essere corredata di curriculum vitae professionale, unitamente alla dichiarazione di accettazione delle norme societarie e del regolamento dell'Associazione. L'ammissione degli associati‚ deliberata dal Consiglio Direttivo il cui giudizio in ordine dell’esistenza dei requisiti e della opportunità della ammissione è insindacabile. In caso di rifiuto all’ammissione come associato da parte del Consiglio Direttivo, il richiedente potrà richiedere per iscritto che sulla sua domanda si pronunci l'Assemblea degli Associati. L'ammissione in tal caso dovrà essere deliberata a maggioranza degli associati aventi diritto di voto. La qualifica di socio ordinario si perde, oltre che per morte o recesso (che dovrà essere comunicata al Consiglio Direttivo con preavviso almeno trimestrale) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di morosità della quota associativa per due anni consecutivi e in tutti quei casi in cui l'associato si ponga in contrasto con gli scopi statutari, ovvero ne ostacoli in qualsiasi modo il proseguimento. E’ permesso anche in questo caso il ricorso all’assemblea su richiesta dell'interessato; l'assemblea delibera l'esclusione con la maggioranza assoluta degli intervenuti. I soci onorari sono persone alle quali, per particolari meriti nell'ambito sociale-scientifico, è conferita l'adesione associativa onoraria approvata dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci. Non possono ricoprire all'interno dell’associazione cariche istituzionali e non hanno diritto di voto. I Soci Sostenitori sono costituiti da istituzioni, organismi pubblici e/o privati i cui fini risultano in sintonia con quelli dell'Associazione. I Soci Sostenitori contribuiscono, mediante elargizioni libere, a finanziare le attività associative.
ARTICOLO 8 (Assemblea dei Soci)
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è composta da tutti i soci ordinari, rappresentati anche per delega scritta, in regola con i versamenti dei contributi. L'Assemblea elegge direttamente il Presidente ed il Tesoriere, nonché‚ i restanti consiglieri a maggioranza dei 2/3 dei presenti. L'Assemblea approva il bilancio e il resoconto consuntivo, ratifica l'eventuale importo della quota associativa; discute e delibera sugli argomenti messi all'ordine del giorno e relativi all’attività dell'Associazione; elegge la Commissione Elettorale per il rinnovo delle cariche; approva e nomina i Soci Onorari. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente entro il 31 marzo di ciascun anno per approvare il bilancio o il rendiconto dell’esercizio precedente, le modalità, condizioni e termini per il versamento della quota di iscrizione e dei contributi periodici. E' altresì convocata dal Presidente, l'Assemblea straordinaria per deliberare su ogni altro argomento a norma di Statuto e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando vi sia richiesta motivata di almeno un terzo degli associati. L'assemblea deve essere convocata mediante lettera raccomandata da inviarsi a ciascun socio ordinario all’indirizzo risultante dal libro degli aderenti all'Associazione, nonché, ai componenti del Consiglio Direttivo, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di particolare urgenza, l'assemblea potrà essere convocata a mezzo telex, telefax o telegramma, da spedirsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve indicare luogo, giorno ed ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e gli argomenti posti all’ordine del giorno fissati in precedenza. Le riunioni di prima e seconda convocazione non possono essere tenute nello stesso giorno, ma con l'intervallo di almeno un giorno. In prima convocazione l’assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza di metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti. Il voto è palese, fatta eccezione per l'elezione del Presidente, del Tesoriere e del Consiglio Direttivo. Ogni socio può rappresentare un massimo di due soci purché in possesso di delega scritta e comunque non è considerata valida l'assemblea con il numero di deleghe uguali o superiori al 50% dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio Ordinario dell'Associazione.
ARTICOLO 9 (Consiglio Direttivo)
L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto a scelta dell'Assemblea da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. Al termine del proprio mandato (due anni) il Presidente acquista il diritto di far parte del Consiglio Direttivo con l'incarico di Pass-President affiancando con la sua esperienza per i successivi due anni il Presidente in carica. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina il Vice-Presidente e un segretario. I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per due anni e sono rieleggibili solo per i due successivi mandati. Un consigliere deve, per essere eletto, prestare servizio presso un centro di radiologia interventistica (Emodinamica, Elettrofisiologia, etc.); il Consigliere non perde il suo mandato se durante questo, cambia servizio all'interno di un'Azienda Sanitaria o Istituzione Pubblica e o Privata; perde invece la propria carica nel momento in cui cessa la professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre dar luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dell’incarico di Consigliere, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione scegliendo il primo candidato non eletto della precedente elezione. Chi viene eletto, in luogo del Consigliere dimissionario, dura in carica per lo stesso periodo residuo, in cui sarebbe rimasto in carica il Consigliere dimissionario. Se, per qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre dar luogo alla sua integrale rielezione. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, preventivamente autorizzate dal Presidente. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: - gestione dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea ed, in particolare, compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; - nomina del Segretario; - valutare le domande di ammissione di nuovi soci da sottoporre o meno alla ratifica dell'Assemblea; - amministrare il patrimonio dell'Associazione; - nominare i membri del Comitato Scientifico Permanente e del Congresso Nazionale; - nominare eventuali commissioni di studio; - indire attività scientifico-culturali per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei Tecnici di Radiologia Interventistica; - elaborare documenti tecnici e proposte da sottoporre alle autorità politico-amministrative; - predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo. E' fatto obbligo al Consiglio Direttivo di effettuare un minimo di due riunioni annue e comunque divise nei due semestri. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno quattro Consiglieri. La convocazione fatta mediante lettera contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti, almeno 15 giorni prima dell'adunanza. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono ritenute valide solo se è presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente (o il Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di indisponibilità).
ARTICOLO 10 (Il Presidente)
Il Presidente dell'Associazione viene eletto direttamente dall'Assemblea dei soci ordinari aventi diritto di voto. Resta in carica per due anni ed assume il ruolo di Pass-President per i due anni consecutivi al suo mandato. Non può essere rieletto per i successivi quattro anni nella funzione di Presidente ma può in ogni caso candidarsi come Consigliere. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta nei confronti della Federazione Nazionale Collegi TSRM E' garante della corretta amministrazione, attua i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea. Convoca le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo definendo gli ordini del giorno. Assume tutte le iniziative in caso di urgenza, riferendone, per la ratifica, alla successiva riunione del Consiglio Direttivo. Prepara una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può indicare referendum consultivi tra i soci su questioni non attribuite dalla legge o dallo statuto dell'Assemblea.
ARTICOLO 11 (Il Vice-Presidente)
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
ARTICOLO 12 (Il Segretario del Consiglio Direttivo)
Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Associazione del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie per il funzionamento dell'Amministrazione dell'Associazione.
ARTICOLO 13 (Libri dell'Associazione)
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché‚ il libro degli aderenti all'Associazione. I libri dell'Associazione sono visionabili da chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
ARTICOLO 14 (Il Tesoriere)
Il Tesoriere dell'Associazione viene eletto direttamente dall'Assemblea dei soci ordinari aventi diritto di voto. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonee relazioni contabili. Partecipa con funzioni di coordinatore segretariale alle attività del Comitato scientifico e del Comitato Organizzatore dei congressi e dei corsi promossi dall'Associazione.
ARTICOLO 15 (Il Collegio dei Revisori dei Conti)
Qualora l'Assemblea lo ritenga necessario, per il numero dei soci aventi diritto di voto, potrà nominare il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata della carica e la rieleggibilità, valgono le norme dettate per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, a quelle del Consiglio Direttivo; verificano la regolare tenuta dei libri, danno parere sui bilanci.
ARTICOLO 16 (Bilancio Consuntivo e Preventivo)
Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione dei bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
ARTICOLO 17 (Avanzi di Gestione)
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che, la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni aventi stesse finalità. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente collegate.
ARTICOLO 18 (Scioglimento)
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria ma solo con la maggioranza di quattro/quinti più uno dei voti espressi su almeno due/terzi più uno dei soci ordinari effettivi iscritti all'Associazione aventi diritto di voto. In caso di messa in liquidazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore con la maggioranza prevista dall’art 21 del Codice Civile, qualora si renda necessario per la presenza di crediti, debiti o beni di qualsiasi tipo. In caso di liquidazione, l'eventuale residuo verrà devoluto ad associazione avente finalità identiche od analoghe o, in difetto tra gli associati, alla Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.
ARTICOLO 19 (Rinnovo delle cariche associative)
Il presidente, il tesoriere ed i componenti del Consiglio Direttivo, vengono eletti tra i soci che si presentano come candidati fino ad 1 ora prima dell'apertura del seggio elettorale. I nominativi dei candidati vengono resi pubblici attraverso l'affissione di una lista posta presso i locali del seggio elettorale. Le schede devono essere contrassegnate con il timbro dell'Associazione e firmate dal Presidente del seggio alla presenza di due testimoni. La commissione elettorale si compone di un Presidente e due scrutatori. Questi ruoli non potranno essere ricoperti dai candidati stessi. Terminate le operazioni di voto, il Presidente e gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede annotando i voti validi assegnati ad ogni candidato e stilando la graduatoria finale. Il Presidente del seggio, al termine delle operazioni di scrutinio, redige il verbale che deve essere sottoscritto congiuntamente agli scrutatori. Il Presidente di seggio proclama subito il risultato. Gli eletti che non accettano la carica, vengono immediatamente sostituiti dagli eletti che seguono nella graduatoria dei voti conseguiti, fino al raggiungimento dei componenti.
ARTICOLO 20 (Clausola Compromissoria)
Qualunque controversia sorgesse in merito alla esecuzione od interpretazione del presente Statuto che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un collegio di tre arbitri che deciderà dando luogo ad un arbitrato rituale. Il terzo arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro, questo sarà nominato dal Tribunale di Milano.
ARTICOLO 21 (Legge applicabile)
Per disciplinare ciò che non sia stato previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.